Responsabilità extracontrattuale del superiore gerarchico in caso di mobbing

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Analisi della responsabilità civile del superiore gerarchico nelle condotte di mobbing e delle implicazioni per la tutela dei diritti dei lavoratori.

La responsabilità extracontrattuale del superiore gerarchico in caso di mobbing rappresenta un aspetto cruciale nella tutela dei diritti dei lavoratori. Il mobbing, inteso come una serie di comportamenti vessatori e persecutori sul luogo di lavoro, può essere perpetrato sia da colleghi sia da superiori. Quando tali condotte provengono da un superiore gerarchico, si configura una responsabilità che esula dal contratto di lavoro, rientrando nell’ambito dell’illecito civile disciplinato dall’articolo 2043 del Codice Civile.

Responsabilità del superiore gerarchico

Il superiore gerarchico che adotta comportamenti lesivi dell’integrità psicofisica di un subordinato può essere chiamato a rispondere per responsabilità aquiliana. Questo tipo di responsabilità si basa sul principio generale del neminem laedere, che impone a chiunque l’obbligo di non arrecare danno ingiusto ad altri. Pertanto, il superiore che, attraverso azioni o omissioni dolose o colpose, causa un danno al dipendente, è tenuto al risarcimento del pregiudizio subito dalla vittima.

Distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

È fondamentale distinguere tra la responsabilità del datore di lavoro e quella del superiore gerarchico. Il datore di lavoro ha una responsabilità contrattuale ai sensi dell’articolo 2087 del Codice Civile, che lo obbliga ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Se il datore di lavoro omette tali cautele, può essere ritenuto responsabile per inadempimento contrattuale. Al contrario, il superiore gerarchico, non essendo parte del contratto di lavoro tra il datore e il dipendente, risponde per responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 del Codice Civile.

Concorso di responsabilità

In situazioni di mobbing, è possibile che vi sia un concorso di responsabilità tra il datore di lavoro e il superiore gerarchico. Il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile per non aver impedito o sanzionato le condotte vessatorie del superiore, configurando una responsabilità per omissione. Contemporaneamente, il superiore gerarchico risponde personalmente per le azioni lesive compiute nei confronti del dipendente. Questo concorso di responsabilità garantisce una tutela più ampia alla vittima, che può agire sia nei confronti del datore di lavoro sia del superiore per ottenere il risarcimento del danno subito.

Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza italiana ha più volte affrontato la questione della responsabilità del superiore gerarchico in casi di mobbing. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del superiore è di natura extracontrattuale, sottolineando che il lavoratore può agire nei suoi confronti per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti illeciti.

Conclusione

La responsabilità extracontrattuale del superiore gerarchico in caso di mobbing rappresenta un importante strumento di tutela per i lavoratori vittime di vessazioni sul luogo di lavoro. Riconoscere tale responsabilità consente di attribuire le giuste conseguenze giuridiche a comportamenti lesivi, garantendo al contempo la possibilità per la vittima di ottenere un adeguato risarcimento per il danno subito.

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